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Telemarketing illecito, nuove speranze dal codice di condotta

Il codice di condotta ora approvato dal Garante privacy è la sola speranza di vincere contro gli abusi da call center che causano non solo tormento ma anche truffe a molti cittadini italiani. Ecco le novità, i vantaggi e i limiti

Pubblicato il 24 Mar 2023

Telemarketing illecito codice di condotta

E’ nato il primo codice di condotta sul telemarketing, ad oggi la nostra principale, forse sola, speranza di vincere contro gli illeciti che causano non solo tormento ma anche truffe a molti cittadini italiani.

Il Garante Privacy ha approvato il codice, a cui tutta la filiera del telemarketing ha aderito: call center, grandi committenti (come operatori telefonici), in primis.  

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Non è ancora in vigore perché  deve ancora nascere l’Organismo di monitoraggio, un organismo indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami. Si attende questo passaggio, ancora con un intervento di Agcom, ma oggi è stato segnato un passo importante.

Che cos’è il codice di condotta contro il telemarketing abusivo

Spiega il Garante:

Le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing.

  • Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
  • Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
  • Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.

I limiti applicativi

Ricordiamo che il Codice si applicherà solo al telemarketing verso persone fisiche (privati, professionisti o imprese individuali che siano), non riguarderà altre forme di comunicazione che possono comunque utilizzare il numero telefonico (come SMS o messaggistica elettronica) e, infine, non copre sondaggi o ricerche di mercato effettuati senza fini commerciali.

Che succede ora: vittoria?

Presto per cantare vittoria, perché se da una parte è bene che tanti soggetti si siano messi d’accordo ora bisognerà verificare che il meccanismo funzioni. Certo fa differenza che siano regole che si sono dati gli stessi operatori del settore.

C’è più speranza insomma che stavolta le regole siano rispettate, posto che – com’è noto a tutti – quelle del nuovo registro delle opposizioni sono spesso ignorate. 

In altre parole ora abbiamo regole che entrano nel merito dei meccanismi economici del telemarketing trovando soluzioni pratiche e attuative anti-furbetti. La certezza di una vittoria però l’avremo solo con l’entrata in vigore del codice con il suo organismo di monitoraggio.

Un punto debole può essere la difficoltà (e le lungaggini annesse) di identificare responsabilità in caso di presunti abusi. Il Garante privacy ci mette anni per accertarle. Se il nuovo organismo sarà subissato di segnalazioni di illeciti, come potrà farvi fronte e assicurare insomma il rispetto delle regole? Il rischio del “liberi tutti” è sempre in agguato in fenomeni complessi, articolati, con tanti soggetti e interessi in gioco.

Staremo a vedere.

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