TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE

Decisione di adeguatezza sulla protezione dei dati per il Regno Unito: l’EDPB dà parere positivo

L’EDPB ha fornito un parere sostanzialmente positivo sulla bozza della decisione di adeguatezza sulla protezione dei dati personali per il Regno Unito: una buona notizia per le imprese stabilite nel SEE e in UK che hanno la necessità di trasferire dati. I dettagli

Pubblicato il 19 Apr 2021

Monica Belfi

Avvocato, Legal Specialist/GDPR and Data Protection Specialist

Decisione di adeguatezza Regno Unito

Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, continua il processo verso la decisione di adeguatezza sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali EU 2016/679 (GDPR).

La Commissione europea aveva già pubblicato la bozza della decisione di adeguatezza il 19 febbraio 2021 e aveva contestualmente chiesto il parere, non vincolante, dell’EDPB (European Data Protection Board), che è puntualmente arrivato il 13 aprile scorso.

L’EDPB ha, infatti, emesso l’Opinion 14/2021 regarding the European Commission Draft Implementing Decision pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the adequate protection of personal data in the United Kingdom, fornendo di fatto un parere positivo, pur richiedendo alla Commissione numerose verifiche e un costante monitoraggio sul quadro normativo del Regno unito.

Questo costituisce certamente una gradita notizia in particolare per le imprese stabilite nel SEE e nel Regno Unito che hanno la necessità di effettuare trasferimenti di dati personali.

Brexit e trasferimenti dati personali: meccanismi normativi e aree di difficoltà

Decisione di adeguatezza per il Regno Unito: il parere dell’EDPB

Il parere 14/2021 trova fondamento nel GDPR e si basa sulle Recommendations EDPB 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures e sul GDPR Adequacy Referential WP 254[1], che mira a fornire una guida alla Commissione europea e all’EDPB per la valutazione del livello di protezione dei dati nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali, stabilendo i principi fondamentali di protezione dei dati che devono essere presenti nel quadro giuridico di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale per garantire l’equivalenza essenziale con il quadro dell’Unione Europea.

Il parere dell’EDPB risulta molto importante perché l’iter decisionale possa essere concluso entro lo scadere del periodo di transizione chiamato “the bridge”, previsto per il 30 giugno 2021.

Infatti, dal primo gennaio 2021 i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito sono disciplinati da un regime provvisorio, determinato dall’accordo commerciale e di cooperazione UE-UK (TCA), che con la c.d. “bridging clause” garantisce la piena continuità dei flussi di dati tra il SEE e il Regno Unito, ma in via temporanea: la soluzione è, infatti, applicabile per un periodo massimo di sei mesi, che terminano il 30 giugno 2021 e sottoposta alla condizione che UK non cambi il regime di protezione dei dati in vigore.

La pubblicazione dell’Opinion è, quindi, un ulteriore tassello per terminare la procedura che potrà portare alla prima decisione di adeguatezza dopo la sentenza “Schrems II” della Corte di giustizia dell’Unione europea.

GDPR e Brexit: cosa cambia per il trasferimento dati con l’uscita del Regno Unito dalla UE

Il quadro giuridico del Regno Unito per la protezione dei dati

Il quadro giuridico di protezione dei dati personali nel Regno Unito analizzato dall’EDPB è costituito, dopo la fine del periodo di transizione, principalmente dalle seguenti normative:

  1. il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Regno Unito (“UK GDPR”), incorporato nel diritto del Regno Unito ai sensi dell’European Union (Withdrawal) Act 2018, modificato dal DPPEC Data Protection, Privacy and Electronic Communications Regulations 2019;
  2. il Data Protection Act 2018 (di seguito “DPA 2018”), modificato dai regolamenti DPPEC 2019 e 2020; e
  3. l’IPA 2016.

Nella sua Opinion, L’EDPB ha dapprima confermato che sussistono aree di forte allineamento tra i quadri di protezione dei dati dell’UE e quelli del Regno Unito, in particolare:

  1. sui concetti di dato personale, trattamento e titolare del trattamento;
  2. sui principi fondamentali di protezione dei dati, soprattutto in relazione al trattamento lecito e corretto per finalità legittime, alla limitazione della finalità, alla qualità e proporzionalità dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione dei dati e alla trasparenza;
  3. sulle misure di garanzia di sicurezza e riservatezza, sulla disciplina del trattamento di categorie particolari di dati e sul processo decisionale automatizzato e la profilazione.

Una decisione di adeguatezza “a termine”

Il presidente dell’EDPB, Andrea Jelinek ha affermato: “Il quadro di protezione dei dati del Regno Unito è in gran parte basato sul quadro di protezione dei dati dell’UE. L’UK Data Protection Act 2018 specifica ulteriormente l’applicazione del GDPR nel diritto britannico, oltre a recepire la Law Enforcement Directive, e garantisce poteri e impone doveri all’autorità nazionale di controllo, l’ICO. Pertanto, l’EDPB riconosce che il Regno Unito rispecchia, per la maggior parte, il GDPR e il LED nel suo quadro di protezione dei dati e, dopo attenta analisi della sua legge e della sua pratica, l’EDPB ha rilevato che molti aspetti sono essenzialmente equivalenti. Tuttavia, mentre le leggi possono evolvere, questo allineamento dovrebbe essere mantenuto nel tempo. Quindi, accogliamo con favore la decisione della Commissione di limitare temporalmente l’adeguatezza concessa e di monitorare gli sviluppi nell’ordinamento del Regno Unito”[2].

Infatti, per la prima volta nelle decisioni di adeguatezza dell’UE, il progetto di decisione del Regno Unito limita la sua durata a un periodo di quattro anni dalla sua entrata in vigore e richiede una revisione espressa dell’adeguatezza del regime giuridico del Regno Unito prima della scadenza. Laddove, dopo tale periodo, che potrà essere prorogato per altri quattro anni, la Commissione non dovesse confermare espressamente l’adeguatezza, la decisione decadrebbe.

L’EDPB ha anche sottolineato che la Commissione europea nella sua decisione dovrebbe valutare e monitorare diversi elementi, tra cui la c.d. “Immigration Exemption” applicabile anche nei casi in cui i dati personali non sono raccolti ai fini del controllo dell’immigrazione da un titolare del trattamento, ma sono resi disponibili da quest’ultimo ad un altro titolare, che tratta tali dati ai fini del controllo dell’immigrazione, con possibili rilevanti conseguenze sui diritti degli interessati.

Le restrizioni ai trasferimenti di dati personali in UK

Grande importanza viene data anche all’applicazione di restrizioni ai trasferimenti di dati personali di interessati del SEE nel Regno Unito, sulla base, ad esempio, di future decisioni di adeguatezza adottate dal Regno Unito, accordi internazionali conclusi tra il Regno Unito e paesi terzi, o altre deroghe.

Infatti, per garantire la continuità della protezione, non solo la legislazione del Regno Unito dovrà essere essenzialmente equivalente alla legislazione dell’UE per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trasferiti nel Regno Unito ai sensi del progetto di decisione, ma le norme applicabili nel Regno Unito per quanto riguarda il successivo trasferimento di tali dati a paesi terzi dovranno garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente.

A tal fine, l’EDPB invita la Commissione a monitorare anche gli accordi internazionali conclusi tra il Regno Unito e paesi terzi, tra cui viene espressamente citato il Cloud Act concluso con gli Stati Uniti, per verificare che garantiscano adeguate garanzie supplementari e non compromettano il livello di protezione dei dati personali.

L’EDPB, nel suo parere, accoglie con favore anche l’istituzione dell’Investigatory Powers Tribunal (IPT), competente per i casi relativi all’uso di poteri investigativi non solo da parte delle autorità di polizia, ma anche da parte dei servizi di intelligence. L’EDPB ritiene, quindi, che l’IPT funzioni come un vero e proprio tribunale ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Anche l’introduzione dei Judicial Commissioners nell’Investigatory Powers Act (IPA) 2016 in ambito di accesso delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti nel Regno Unito a fini di sicurezza nazionale sono valutati favorevolmente.

Decisione di adeguatezza per il Regno Unito: le criticità

Ciononostante, secondo l’EDPB residuano ancora alcuni aspetti da chiarire o valutare più approfonditamente e, in particolare le intercettazioni in massa, la valutazione e supervisione dell’uso di strumenti di trattamento automatizzato, le garanzie previste dalla legge britannica in materia di divulgazione dei dati all’estero, in particolare alla luce dell’applicazione delle esenzioni previste per la sicurezza nazionale, e invita la Commissione ad occuparsene.

Alcuni fattori hanno contribuito particolarmente al parere positivo dell’EDPB, nonostante le preoccupazioni di possibili successive modifiche del quadro normativo, tra queste il fatto che il Regno Unito ha aderito alla CEDU e sia sotto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo, abbia aderito alla Convenzione 108 e al suo Protocollo, abbia firmato la Convenzione 108+ nel 2018 e stia attivamente lavorando alla sua ratifica.

La necessità di un continuo monitoraggio sulle future evoluzioni all’interno dell’ordinamento giuridico viene ribadito più volte e costituisce condizione fondamentale del parere positivo dell’EDPB. Infatti, il governo britannico ha manifestato la sua intenzione di sviluppare politiche separate e indipendenti nella protezione dei dati con una possibile volontà di divergere dalla legge sulla protezione dei dati dell’UE.

Tali dichiarazioni politiche non si sono ancora concretizzate, ma questa possibile divergenza futura potrebbe creare rischi per il mantenimento del livello di protezione fornito ai dati personali trasferiti dall’UE.

L’EDPB auspica che, nel caso in cui il livello essenzialmente equivalente di protezione dei dati personali trasferiti dal SEE non sia mantenuto, la Commissione europea consideri di modificare la decisione di adeguatezza per introdurre garanzie specifiche per i dati trasferiti dal SEE e/o di sospendere la decisione di adeguatezza.

Decisione di adeguatezza per il regno Unito: i passaggi successivi

Le bozze di decisione saranno ora valutate da un comitato formato da 27 Stati Membri dell’UE e laddove fossero approvate dal comitato, la Commissione europea potrebbe formalmente adottarle come decisioni di adeguatezza.

Diversamente, nel caso in cui le decisioni di adeguatezza non fossero adottate entro la fine del “bridge”, i trasferimenti dallo Spazio economico europeo al Regno Unito dovranno essere considerati alla stregua di qualsiasi trasferimento extra UE in assenza di una decisione di adeguatezza e dovranno essere posti in essere solo nel rispetto delle disposizioni di cui al del Capo V del GDPR; ciascun titolare o responsabile dovrà valutare e porre in essere le garanzie adeguate per trasferire lecitamente i dati.

 

NOTE

  1. Article 29 Working Party, Adequacy Referential.

  2. EDPB_Press Release_2021_03.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati