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Spy software, tra legale e illegale: i rischi ad usarli (dopo il GDPR)

Con gli spy-software siamo tutti potenziali spie, ma potremmo anche diventare possibili prede spiate inconsapevolmente. Ecco le implicazioni e i rischi ad utilizzare queste app dedicate a captare informazioni altrui, anche in ambito aziendale

Pubblicato il 17 Dic 2018

Catia Maietta

Avvocato

spy-software il quadro

Sono sempre più diffusi, ma resta molto pericoloso – legalmente – usare gli spy software, le applicazioni dedicate a captare informazioni di terzi attraverso l’uso delle tracce che ognuno di noi lascia nel mondo virtuale. Ciò, spesso, a discapito della privacy e senza tener conto delle violazioni e delle conseguenze sottese a simili comportamenti.

Tutto ciò è determinato dall’estrema facilità con cui vengono rese disponibili a tutti soluzioni atte a “spiare” l’utilizzo degli altrui sistemi tecnologici e, tramite questi, le conversazioni e gli interessi, i movimenti ed i contatti nonché le password ed altri eventuali dati di accesso riservati.

Abbiamo strumenti che consentono di controllare praticamente tutto: dalla localizzazione all’ascolto delle conversazioni in real time. Disponiamo di strumentazioni surrogato dei migliori agenti segreti e siamo in grado, con un dispendio di energie minimo, di porre in essere forme di intercettazione sempre più complesse.

Siamo potenziali spie, ma potremmo essere anche possibili prede spiate inconsapevolmente. Da qui la necessità di comprendere le dinamiche e la portata del fenomeno al fine di acquisire maggiori consapevolezze sui rischi e sulle possibili tutele.

Spy-software: un fenomeno sempre più diffuso

Le motivazioni che spingono all’utilizzo di app spia possono essere le più varie, ed anzi nel tempo le fasce di interesse si sono notevolmente ampliate: si va dall’hacker professionista al datore di lavoro che esegue indagini sul dipendente, dal compagno/a di vita troppo sospettoso e che ha bisogno di certezze alle investigazioni aziendali atte a carpire i nuovi prodotti allo studio della concorrenza, dalle indagini penali fino al genitore che ha necessità di “controllare” un minore.

Certo ogni motivo può essere soggettivamente considerato più o meno plausibile: tutto dipende dai limiti e dall’uso che si fa delle informazioni che si catturano e dal tipo di dati cui si accede, nonché dalle modalità con cui si opera. Ciò su cui però occorre porre l’accento è che l’utilizzo di queste app spesso comporta violazioni dell’altrui privacy, con conseguenze rilevanti e che vanno oltre la sfera della responsabilità civilistica, implicando responsabilità di carattere penale.

Come un po’ per tutto il mondo che gira intorno al GDPR, si deve prendere atto che ancora non esiste una reale coscienza dei rischi connessi all’acquisizione e all’uso spregiudicato dei dati personali altrui, e ciò sia a livello dei privati sia in ambito aziendale. Nel caso di specie si può affermare con certezza che si hanno gli strumenti, in quanto forniti dalla macchina dell’industria tecnologico-informatica che avanza spedita nel proporre e nel distribuire sempre prodotti che vanno oltre le stesse aspettative degli utenti, ma non si dispone delle istruzioni, ossia delle reali conoscenze dei limiti, per porre in essere un utilizzo corretto dei meccanismi-spia.

Spesso è proprio la semplicità con cui si può venire in possesso di determinate “soluzioni” che fa essere superficiali quanto alle reali conseguenze del loro uso: avere a portata di clic la possibilità di soddisfare le proprie curiosità, avere il potere di sapere ciò che accade e di cui si è all’oscuro e, soprattutto, avere con tanta facilità l’opportunità di conoscere dati, numeri, fatti o contatti è certamente una tentazione da non sottovalutare. In questi casi offrire soluzioni “a portata di tutti” fa riflettere ben poco sui rischi derivanti dal porre in essere certi comportamenti. E se l’etica ed il buon senso restano relegati nella sfera individuale, ben poca attenzione viene posta alla violazione dell’altrui privacy, intesa quale violazione di un diritto altrui riconosciuto degno di tutela.

Le cautele per la commercializzazione di spy-software

Spiare di per sé non rappresenta di certo un comportamento corretto e la predisposizione di programmi che hanno quale scopo quello di captare informazioni, circa uso e movimentazioni altrui, potrebbe esporre chi fa commercio di queste app ad una serie di conseguenze, laddove non si tutelasse fornendo una opportuna informativa, alla potenziale clientela, circa l’illiceità dell’utilizzo di software spia nel caso in cui il soggetto spiato non sia a conoscenza di simili attività e circa l’esonero da qualsiasi responsabilità dall’uso che delle app viene fatto dagli acquirenti.

Vi sono, pertanto, da distinguere due piani: quello della commercializzazione dei presenti software che, di per sé, è considerata attività non vietata dalla legge e che, pertanto, consente a chi propone questo tipo di strumenti o di servizi (con formule ad abbonamento ad esempio) di porli sul mercato, venderli e pubblicizzarli anche attraverso siti ad hoc; e quello del concreto utilizzo che viene fatto dei software, che rappresenta l’attività più delicata e passibile di sanzione, tenuto conto che non sempre l’acquirente si orienta verso un uso nei limiti del lecito. E questo anche, come sopra si diceva, in quanto diventa estremamente difficile, in molti contesti, avere a disposizione degli strumenti che possono fornirci ben più dati di quelli circoscritti al corretto uso e non approfittarne.

Chi appronta e mette in commercio software spia, deve, pertanto, prendere le opportune distanze dall’uso che potrà farne l’acquirente. Sovente vengono inserite, nelle pagine Web dedicate alla commercializzazione, brevi indicazioni circa l’illiceità della captazione e dell’uso degli altrui dati nel caso in cui il software dovesse essere adoperato per sorvegliare una persona senza la sua autorizzazione. Tali comportamenti, costituendo una violazione della privacy, si precisa, integrano anche fattispecie di reato perseguibili penalmente.

L’utilizzo improprio contravviene alla legge n.98 del 8/4/74, art. 615 bis, 617 bis c.p. e art. 226 c.p.p. sulla riservatezza della vita privata e intercettazione della comunicazione, e contravviene alla normativa sulla raccolta dei dati personali e diritto alla privacy.

Tuttavia, avendo interesse a collocare il prodotto sul mercato, ne viene anche definita una potenziale utilità ponendo in rilievo come, un uso corretto, ossia entro i limiti consentiti dalla legge, possa essere di aiuto in molti casi, consentendo di accedere a dati rilevanti la cui conoscenza risulti efficace al fine di approntare i dovuti interventi e prevenire gravi eventuali problemi di carattere sociale, familiare o assistenziale.

Le cautele per chi acquista ed intende usare uno spy-software

Premesso che l’unico uso sicuro dei presenti software è che siano adoperati direttamente sulla propria utenza, al fine di agevolare l’utilizzatore nella risoluzione di piccole attività quotidiane (localizzazione cellulare rubato, localizzazione auto, intercettazione ambientale in caso di pericolo), per la tutela dei beni propri o comunque dei propri affetti, non sempre chi si appresta all’acquisto è mosso da tale intento, a volte cercando qualcosa che gli permetta un controllo anche nell’altrui sfera di informazioni.

Pertanto, una delle principali cautele che viene messa in evidenza da chi pone sul mercato uno spy-software è la garanzia, per l’utilizzatore, di poter agire indisturbato, ossia la non rintracciabilità della messa in uso del programma di spionaggio che si vuole adoperare. Una sorta di cautela cui è particolarmente sensibile chi finalizza l’utilizzo di queste app per accedere ad informazioni private altrui.

Non lasciare traccia equivale, in sostanza, a non subire gli stessi comportamenti che si stanno ponendo in essere nei confronti di un soggetto, ossia non essere spiati, per giunta mentre si accede alle altrui informazioni. In sintesi, vuol dire garantirsi una sorta di immunità e sentirsi liberi di violare l’altrui privacy consapevoli di non essere “visti”.

Rappresenta, questa, la principale garanzia che solletica il potenziale acquirente: per prima cosa quindi occorre la certezza di non essere scoperti. Già questo la dice lunga sul tipo di attività che si vuole attuare a mezzo dell’app perché se, in certi casi, il non essere scoperti è necessario, e può rappresentare anche una forma di tutela in virtù di un superiore interesse (in quanto la captazione dei dati sia finalizzata ad acquisire informazioni e dati in ambito investigativo) come ad esempio la tutela dell’ordine pubblico o la necessità di smascherare un traffico illecito, in altri casi, mancando tale interesse superiore, diviene difficile giustificare il proprio operato.

Al fine di garantire la non rintracciabilità, le migliori app operano in background senza che l’utente-spiato si accorga di nulla.

Un esempio classico è fornito da Cerberus, app nata come antifurto per dispositivi mobile e notebook, ma in breve riconvertita a spy-software. Il funzionamento in background garantisce la totale assenza, sul cellulare spiato, di qualsiasi icona che possa far capire all’utente che vi sia stato installato un nuovo software o che comunque possa destare curiosità. Una volta installato il software, si accede alla funzione “nascondi applicazione” e praticamente non vi sarà più traccia delle modifiche apportate, pur trasmettendo all’originator i dati captati.

Molti software garantiscono, inoltre, il controllo dell’utenza attraverso il portale dell’applicazione consultabile, pertanto, da qualsiasi dispositivo dotato di connessione al Web. In questo modo il controllo sarà ancora più agevole in quanto operabile da qualsiasi pc collegato alla rete.

L’utilizzo del software come forma di controllo-spia si colloca oltre i limiti della privacy ed è, pertanto, come già detto, sanzionabile. Giova, al riguardo, fare un breve cenno ad una recente sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che ha condannato per il reato di rapina un uomo per essersi impossessato del telefono cellulare dell’ex al fine di spiare gli SMS affermando che: “sussiste l’ingiustizia del profitto quando l’agente, impossessandosi di cosa altrui, nella specie un telefono cellulare, persegua esclusivamente una utilità morale consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane”.

È bene, inoltre, ricordare che l’utilizzo in danno di soggetti ignari comporta, per chi adopera i presenti software, il rischio di essere condannato, ad esempio, per violazione dei seguenti articoli del codice penale:

  • art. 614 – Violazione di domicilio;
  • art. 615bis – Interferenze illecite nella vita privata;
  • art. 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
  • art. 617bis – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

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